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Teatro della Moda Teatro della Moda

Allegato "A" dell'assemblea dei soci per l''Atto di Variazione dello Statuto dell'Associazione Ricreativa, Culturale e di Formazione Professionale

IL TEATRO DELLA MODA SCUOLA DI SARTORIA ITALIANA ETS

Statuto dell’Associazione Ricreativa, Culturale e di Formazione Professionale “IL TEATRO DELA MODA SCUOLA DI SARTORIA ITALIANA ETS”

 

Art. 1) Denominazione, sede e durata. È costituito l’Ente del Terzo Settore denominato:
“IL TEATRO DELA MODA SCUOLA DI SARTORIA ITALIANA ETS” Associazione Ricreativa, Culturale e di Formazione Professionale, da ora in avanti l’Associazione.

L’Associazione è regolata a norma dell’art. 18 della Costituzione e del Titolo I Cap. III, art. 36 e seguenti del Codice civile.

L’Associazione ha sede legale nel comune di Milano (MI). lI trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e verrà effettuato con delibera assunta a maggioranza dal Consiglio Direttivo.

lI Consiglio Direttivo potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, unità locali, agenzie e rappresentanze anche all’estero.

La durata dell’Associazione è illimitata.

 

Art. 2) Statuto
L’Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto, su proposta del Consiglio Direttivo, per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. 

 

Art. 3) Efficacia dello statuto
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.

 

Art. 4) Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

 

Art. 5) Finalità

L’Associazione, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, né diretto né indiretto, ma persegue esclusivamente solo finalità culturali.

L’Associazione opera con l’obbiettivo di diffondere al cultura artistica legata al mondo sartoriale e del fashion design.

L’Associazione promuove la sua attività al fine di formare professionalmente individui della comunità e di consentire loro un successivo inserimento lavorativo all’interno del settore sartoriale, del fashion design e dell’alta-moda.

 

Art. 6) Attività di interesse generale

L’Associazione, per al realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo, esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui all’articolo 5, c. 1, lettere d) del Codice del Terzo settore.

L’Associazione per il proseguimento delle proprie finalità potrà:

– Organizzare corsi di formazione professionale di fashion design.

– Organizzare corsi di formazione per li disegno e la progettazione di collezioni di alta moda. 

– Organizzare corsi di formazione sartoriale, sia a livello base che professionale.

– Organizzare corsi di formazione per le figure di modellisti e costumisti.

– Organizzare corsi di formazione di qualsiasi tipologia con l’unico vincolo che siano realizzati nell’ambito dei fini statutari.

– Studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e al pratica dell’attività sartoriale.

– Organizzare iniziative di carattere artistico sartoriale in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione.

– Promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e li perfezionamento nelle attività sartoriali.

– Collaborare con Enti Locali, associazioni culturali, cooperative e società in genere aventi scopi analoghi, presenti sia sul territorio nazionale che altrove.

L’Associazione altresì potrà svolgere attività quali l’organizzazione di eventi culturali, artistici o ricreativi, attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica della sartoria, inclusi, a titolo di esempio, incontri di formazione e al predisposizione di materiale informativo e pubblicitario, anche in rete, comunque direttamente connesse al perseguimento degli scopi associativi.

Le attività strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali di cui ai commi precedenti sono svolte a esclusivo beneficio dei soggetti indicati nell’articolo che precede, avvalendosi prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati, delle persone aderenti agli enti associati e altresì della collaborazione anche remunerata, di chi è professionalmente qualificato e preposto allo svolgimento della formazione di cui al punto 6.2 per i quali l’Associazione si adopera.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l’Associazione potrà inoltre acquistare, locare e cedere beni mobili e immobili, registrare ed utilizzare marchi e brevetti, promuovere la propria attività nelle diverse forme, promuovere viaggi e scambi culturali anche con l’estero e più in generale svolgere ogni e qualsiasi attività che venga ritenuta utile o necessaria al raggiungimento delle finalità statutarie.

 

Art. 7) Attività diverse.

L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle principali di interesse generale individuate nell’art. 6 (sei) del presente Statuto purché tali attività assumano carattere meramente secondario e strumentale rispetto a quelle principali e comunque siano coerenti con le finalità istituzionali e idonee al perseguirne li raggiungimento.

 

Art. 8) Competenza territoriale e affiliazioni.

L’Associazione potrà svolgere al propria attività sia in tutto li territorio nazionale sia

extranazionale.

Per li raggiungimento delle finalità statutarie l’Associazione potrà collaborare, aderire, affiliarsi o consorziarsi a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti; potrà inoltre favorire al nascita e lo sviluppo di enti e gruppi anche esteri che, anche per singoli settori, si propongono scopi analoghi al proprio, favorendone l’attività, collaborando con essi tramite opportuni collegamenti ed anche favorendo la loro affiliazione all’Associazione.

 

Art. 9) Risorse economiche.

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

– Quota associativa ordinaria annuale.

– Quota associativa speciale una tantum.

– Quote e contributi per al partecipazione ai corsi formativi o qualsiasi altro evento organizzato.

– Eredità, donazioni e legati.

– Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statuari.

– Contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali.

– Erogazioni liberali degli associali e dei terzi.

– Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento.

– Attività marginali di carattere commerciale e produttivo.

– Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazione anche di natura commerciale.

I contributi degli associati sono costituiti dalla quota di associazione ordinaria annuale e dalla quota associativa speciale una tantum, stabilita dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare. La quota associativa ordinaria ha validità sino alla scadenza dell’esercizio sociale, e non è in alcun modo rimborsabile. Entro li mese di giugno di ogni anno solare li Consiglio Direttivo delibera l’ammontare della quota associativa per tutti i versamenti che verranno effettuati per l’esercizio successivo. In mancanza della delibera, resta in vigore per un altro anno la quota associativa in essere per l’esercizio precedente.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell’Associazione.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o

capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

 

Art. 10) Ammissione degli associati.

Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione tutti coloro che ne condividano gli

scopi.

Sono associati tutti coloro che, previa domanda presentata ad almeno un membro del Consiglio Direttivo, vengono ammessi a far parte dell’Assemblea. L’ammissione è deliberata a giudizio del Consiglio Direttivo, li rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. La sola presentazione della domanda di ammissione significa, da parte del richiedente, incondizionata approvazione ed accettazione del presente Statuto, del Regolamento interno nonché dei fini associativi.

L’Associazione è composta dalle seguenti categorie di associati: 

– Soci Fondatori.

– Soci Sostenitori 

– Soci Ordinari.

I Soci Fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato ala sottoscrizione dell’atto costitutivo e non sono tenuti al versamento della quota associativa annuale; i soci fondatori posso essere solo persone fisiche maggiorenni.

I Soci Sostenitori sono tutti coloro che versano sia la quota associativa ordinaria annuale, sia la quota associativa straordinaria una tantum e che hanno la possibilità di essere eletti come membri del Consiglio Direttivo; i soci sostenitori possono essere solo persone fisiche maggiorenni.

I Soci Ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda nei modi suddetti ed avendo versato la sola quota associativa ordinaria, vengono ammessi a far parte dell’Assemblea. | Soci Ordinari possono essere sia persone fisiche, anche minori di età, sia persone giuridiche ed enti pubblici o privati, nella persona del loro legale rappresentante o di un loro procuratore appositamente nominato.

 

Art. 11) Diritti edoveri degli associati.

Ciascun associato ha li dovere di:

– rispettare il presente Statuto, l’eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli

organi sociali;

– versare al quota associativa annuale nei modi e nei tempi previsti deliberati dal Consiglio Direttivo e degli eventuali contributi finalizzati alla partecipazione delle attività associative.

Ciascun associato ha il diritto di:

– partecipare alle assemblee e di esprimere li proprio voto per tutto ciò che le norme del Codice civile e lo Statuto fanno rientrare nelle prerogative dell’Assemblea degli associati.

Per gli associati minori di età li diritto di voto potrà essere esercitato da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà.

– di partecipare alle attività organizzate ovvero promosse dall’Associazione; 

– di recedere in qualsiasi momento dall’Associazione.

 

Art. 12) Perdita della qualifica di associato.

aL qualità di Socio is perde al verificarsi di almeno una dele seguenti cause: – Recesso.

– Morosità.

– Decesso.

– Radiazione.

– Scioglimento ed estinzione dell’Associazione.

Il recesso da parte del Socio deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo.

La morosità comporta automaticamente la perdita della qualità di Socio trascorsi trenta giorni dalla scadenza dei dodici mesi di validità dell’ultima quota associativa versata; li soggetto moroso può essere riammesso nell’Associazione dal Consiglio Direttivo con propria delibera insindacabile ed inappellabile. La radiazione di un Socio avviene nei casi in cui il Socio abbia commesso azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori l’Associazione o che con la sua condotta abbia costituito ostacolo al buon andamento dell’Associazione: li socio radiato non può essere riammesso. 

Vista l’assenza dello scopo di lucro dell’Associazione, per nessun motivo i Soci che per qualunque causa abbiano perso la qualità di Socio possono chiedere la liquidazione della propria quota del patrimonio associativo, né la restituzione delle quote associative versate.

 

Art. 13) Organi dell’Associazione.

Gli organi dell’Associazione sono: 

– L’Assemblea dei Soci.

– lI Presidente.

– Il Consiglio Direttivo.

– L’organo di controllo.

– Revisore Legale dei conti.

Tutti gli organi hanno durata di 3 (tre) esercizi e i loro componenti possono essere rieletti. Tutte le cariche sociali sono a titolo onorifico e gratuito, salvo li rimborso delle spese anticipate dagli interessati per conto dell’Associazione nell’esplicazione del loro mandato e di quelle sostenute per l’espletamento dell’incarico. Per giustificati motivi, tuttavia, li Consiglio Direttivo può stabilire dei compensi periodici o una tantum per alcuni organi o per alcuni suoi membri.

 

Art. 14) Assemblea dei soci.

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione.

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i Soci Fondatori, i Soci Sostenitori ed i Soci Ordinari in regola col pagamento della quota annua di associazione.

Ogni associato ha diritto di esprimere un voto. Non è ammesso voto per delega.

L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente Statuto obbligano tutti i Soci ancorché assenti e dissenzienti, e non possono essere variate se non su delibera di un’Assemblea successiva.

 L’Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale, purché nel territorio italiano.

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio e, quando particolari esigenze lo richiedano, anche entro un termine maggiore, non superiore però ai sei mesi.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con al presenza di almeno al metà dei Soci più un avente diritto al voto. Qualora al prima convocazione andasse deserta, in seconda convocazione l’Assemblea ordinaria si intende validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti.

All’Assemblea ordinaria competono le seguenti funzioni:

Approvare li bilancio annuale redatto dal Consiglio Direttivo.

Eleggere a maggioranza semplice dei voti, alla scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo, a scelta tra li novero dei soci Sostenitori.

Approvare eventuali Regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo.

Esaminare eventuali violazioni, da parte dei Soci, dello Statuto o del Regolamento interno e, se necessario, applicare i provvedimenti disciplinari che verranno stabiliti dal Regolamento interno.

Deliberare su proposte e argomenti vari indicati nell’Ordine del giorno.

L’Assemblea straordinaria è convocata quando li Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità ed è validamente costituita ni prima convocazione con la presenza di almeno quattro quinti dei Soci aventi diritto al voto; qualora la prima convocazione andasse deserta, ovvero non fosse stato raggiunto li quorum minimo, ni seconda convocazione l’Assemblea straordinaria si intende validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto, in terza ed ultima convocazione l’Assemblea straordinaria si intende validamente costituita con la presenza di almeno li 60 per cento dei Soci aventi diritto.

All’Assemblea straordinaria competono le seguenti funzioni:

Deliberare in merito alle modifiche dello Statuto, dell’Atto costitutivo e, se esistente, del Regolamento interno;

Esaminare eventuali violazioni, da parte dei Soci o di uno qualsiasi dei membri del Consiglio Direttivo, dello Statuto o del Regolamento interno e, se necessario, applicare i provvedimenti disciplinari che verranno stabiliti dal Regolamento interno:

Deliberare lo scioglimento, al trasformazione, al fusione, al scissione e al conseguente devoluzione del patrimonio dell’Associazione.

La convocazione all’Assemblea viene effettuata dal Consiglio Direttivo mediante affissione di apposito avviso nei locali della sede sociale almeno 12 (dodici) giorni prima della data

stabilita, riducibili a 6 (sei) giorni in caso di urgenza.

In deroga a quanto previsto dall’art. 20 c.c. l’Assemblea deve essere inoltre convocata

quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L’avviso deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data, sia della prima che della seconda convocazione, e dovrà essere sottoscritto, in nome del Consiglio Direttivo, dal Presidente.

L’assemblea è presieduta dal Presidente; in sua mancanza l’Assemblea nomina il proprio

Presidente a cui spetta constatare li diritto di ogni individuo presente ad intervenire

all’Assemblea.

Il Presidente dell’Assemblea nomina di volta in volta un Segretario, anche non Socio, con la funzione di redigere il verbale dell’Assemblea e, se necessario, due Scrutatori.

Ogni Socio ha un voto, le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei votanti.

Il Presidente dell’Assemblea provvede alla convalida dei voti ed eventualmente si impegna a garantirne la segretezza.

In deroga a quanto previsto dall’art. 21 c.c., le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide se prese a maggioranza di voti dei presenti, mentre le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria sono valide col voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti.

Delle riunioni dell’Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente dell’Assemblea, dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.

 

Art. 15) Consiglio Direttivo.

lI Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo della volontà espressa dall’Assemblea, provvede al funzionamento tecnico, amministrativo ed organizzativo dell’Associazione, è intestato dei più ampi poteri per la direzione e l’amministrazione ordinaria e straordinaria, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per li buon andamento dell’Associazione.

lI Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 7 (sette) membri, compreso li Presidente, che restano in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

In conformità all’art. 26, comma 2, D.lgs. 117/2017, i soci sostenitori hanno li diritto di eleggere un membro nel consiglio direttivo, mentre gli altri membri del Consiglio Direttivo sono regolarmente eletti dall’Assemblea dei soci tra tutti i Soci aventi diritto di voto.

Risultano eletti i Soci che abbiano ottenuto un maggior numero di voti; in caso di parità di voti, precede li più anziano di adesione all’Associazione.

Ai membri del Consiglio Direttivo si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2382 cod. civ, nonché i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Qualora un Consigliere cessi o decada anticipatamente dalla carica per qualsiasi motivo, li Presidente del Consiglio Direttivo o, ni caso di suo impedimento o vacanza, li Vicepresidente oppure, in subordine, li Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione. lI componente così nominato scade con gli altri componenti.

Nel caso ni cui, per qualsiasi causa, vengano a mancare contemporaneamente tutti i membri del Consiglio Direttivo, si applica il disposto dell’art. 20 comma secondo c.c.

lI Consiglio direttivo, una volta eletto, elegge a sua volta tra i suoi membri: il Presidente, I Vicepresidente e il Tesoriere.

Al Consiglio Direttivo competono le seguenti funzioni:

Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione in conformità alla legge e allo Statuto, salvi i poteri degli altri organi dell’Associazione.

Definire li programma annuale delle attività dell’Associazione.

Stabilire la quota associativa ordinaria annua e le sue modalità di versamento.

Stabilire la quota associativa speciale una tantum e la sua modalità di versamento.

Convocare le Assemblee ordinarie e straordinarie.

Predisporre il documento di bilancio/rendiconto finanziario.

Esaminare e deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti associati.

Pubblicare e diffondere informazioni varie sull’attività dell’Associazione.

Decidere su tutte le questioni che interessano l’Associazione ed i Soci.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno una volta all’anno ed inoltre ogni qual volta li Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza

dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, e in sua assenza dal Vicepresidente, e sono valide quando è presente almeno la metà dei suoi componenti.

lI Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. nI caso di parità prevale li voto del Presidente.

Per ogni riunione può essere nominato un Segretario, anche non membro del Consiglio Direttivo ma comunque Socio, con la funzione di redigere li verbale della riunione.

 

Art. 16) Presidente.

lI Presidente dell’Associazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo a norma del presente Statuto, ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in ambito nazionale che internazionale.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo stesso ovvero fino a eventuale revoca del mandato, decisa, per gravi motivi, dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea dei Soci.

lI Presidente è rieleggibile senza limitazioni.

Al Presidente competono le seguenti funzioni:

Ha al firma e al rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo anche da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da privati, rilasciandone quietanze.

Ha al facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa.

Convocare e presiedere le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Sottoscrivere tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione.

lI Presidente deve informare il Consiglio Direttivo delle attività attuate in nome e per conto

dell’Associazione.

lI Presidente può agire in via d’urgenza anche su materie di competenza del Consiglio, ma tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva, li quale dovrà fra l’altro verificare se nei casi sottopostigli sussistevano gli estremi d’urgenza tali da legittimare l’intervento.

in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i Pubblici Uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, li Vicepresidente assume l’incarico dell’ordinaria amministrazione e provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo nel termine di trenta giorni dall’evento; li Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri un successore.

 

Art. 17) Vicepresidente.

lI Presidente elegge fra i membri del Consiglio Direttivo li Vicepresidente.

lI Vicepresidente resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo stesso ovvero fino alla revoca del mandato che in qualunque momento può essere fatta da parte del Consiglio Direttivo, anche senza giustificato motivo.

lI Vicepresidente è rieleggibile senza limitazioni e sostituisce li Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali viene espressamente delegato.

lI Vicepresidente deve informare li Consiglio Direttivo delle attività poste in essere in nome e per conto dell’Associazione.

 

Art. 18) Tesoriere.

lI Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri un Tesoriere. lI Tesoriere resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo stesso ovvero fino alla revoca del mandato che in qualunque momento può essere fatta da parte del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea dei Soci.

I| Tesoriere è rieleggibile senza limitazioni ed ha in consegna li patrimonio dell’Associazione e dovrà amministrarlo secondo le direttive del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere deve informare li Consiglio Direttivo delle attività attuate in nome e per conto dell’Associazione.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Tesoriere, li Presidente assume l’incarico dell’ordinaria amministrazione del patrimonio e provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo nel termine di trenta giorni dall’evento; li Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri un successore.

 

Art. 19) Segretario.

lI Segretario viene nominato di volta ni volta dal Consiglio Direttivo anche tra el persone non componenti li Consiglio stesso oppure tra gli associati presenti alle riunioni.

lI Segretario sottoscrive el riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. 

 

Art. 20) Organo di controllo

L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L’organo di controllo:

vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo

14. lI bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.lgs. 117/17 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

lI componente dell’organo di controllo può ni qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento

delle operazioni sociali o su determinati affari.

 

Art. 21) Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

 

Art. 22) Esercizi e bilancio.

Gli esercizi iniziano il 1° settembre e si chiudono il 31 agosto di ogni anno.

Ala fine di ogni esercizio, li Consiglio Direttivo procede ala redazione del bilancio che dovrà essere approvato dall’Assemblea dei soci entro massimo 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio.

 

Art. 23) Scioglimento.

Nel caso in cui l’Assemblea straordinaria deliberi lo scioglimento dell’Associazione, li

Consiglio Direttivo, ovvero li liquidatore eventualmente nominato dalla stessa Assemblea,

provvederà a realizzare li patrimonio sociale e a devolvere ol stesso secondo quanto stabilito nel comma successivo.

In caso di scioglimento li patrimonio sociale residuo dovrà essere destinato a finalità di utilità generale. Sarà quindi devoluto, su indicazione del Consiglio Direttivo ovvero del liquidatore eventualmente nominato dall’Assemblea, ad una fondazione, un’associazione o ad un altro ente senza scopo di lucro che persegua, in Italia, finalità analoghe a quelle dell’Associazione.

 

Art. 24) Libri sociali

L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati:

b) li libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;

c) li libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d) li registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Ilibri di cui alle lettere a), b), c) e d) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

I verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, al descrizione dela discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

 

Art. 25) | beni
I beni dell’Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni
immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’Associazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’Associazione sono. elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’Associazione e può essere consultato dagli associati.
 
Art. 26) Rendiconto per cassa e/o Bilancio
L’Associazione deve redigere li rendiconto per cassa e/o bilancio.
lI rendiconto per cassa e/o bilancio è redatto ni conformità al Decreto Ministeriale di cui
all’articolo 13 e 87, del Codice del Terzo settore e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’Associazione.
lI rendiconto per cassa è predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato
dall’Assemblea entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio, che inizia li °1 settembre di ogni anno per terminare il 31 agosto successivo.

 

Art. 27) Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

 

Art. 28) Convenzioni

Le convenzioni tra l’Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso al sede dell’Associazione.

 

Art. 29) Personale retribuito

L’Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l’Associazione ed li personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’Associazione.

 

Art. 30) Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari e tutte i volontari persone fisiche, anche non associate, che prestano attività di volontariato continuativo sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D.lgs 117/2017

 

Art. 31) Responsabilità dell’Associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.

 

Art. 32) Assicurazione dell’Associazione

L’Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’Associazione stessa.

 

Art. 33) Divieto di distribuzione degli utili

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Codice del Terzo settore.

lI patrimonio dell’Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per ol svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 
 
Art. 34) – Devoluzione del patrimonio
In caso di estinzione o scioglimento, li patrimonio residuo dell’Associazione è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo, individuato dal Consiglio Direttivo, che nomina allo scopo li liquidatore.
Nel caso li Consiglio Direttivo non individui l’ente cui devolvere li patrimonio residuo, li liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’articolo 9, comma 1, del Codice del Terzo Settore.
 

Art. 35) – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano li Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che li Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Milano, 24°ottobre 2023

I Soci:

D’Ambra Alessandro

D’Ambra Daniela

Depriori Antonio

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si dichiara di conoscere le clausole e condizioni di cui sopra, e specificatamente delle condizioni di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ,9 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 3, 43 e 35, le cui clausole – rilette e approvate – vengono dai Soci Fondatori stessi accettate ed approvate.

 

Milano, 24 ottobre 2023

I Soci fondatori:

D’Ambra Alessandro

D’Ambra Daniela 

Depriori Antonio

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